Il 15 ottobre scorso, la Segreteria Provinciale di Palermo, con nota scritta, indirizzata al Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale della Sicilia Occidentale,
chiedeva la disapplicazione del nuovo organigramma della Sottosezione
Autostradale di Buonfornello e del Distaccamento di Lercara Friddi,
disposto dal Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Palermo, per
gravi violazioni contrattuali.
In particolare, il predetto, con nota nr.180017452/100.I dell’11 ottobre
scorso, nella riorganizzazione dei due Uffici, stravolgeva le
programmazioni dei servizi continuativi, violando, nello specifico, gli
artt. 7 e 11 c.5 dell’A.N.Q..
Detti articoli regolamentano l’applicazione dei turni continuativi per
periodi non inferiori a tre mesi ai sensi dell’art.25 del DPR
nr.164/2002.
Orbene, il Dirigente della Sezione, non limitandosi alle sole violazioni
degli articoli testé citati, violava anche il dettato normativo
dell’art. 25 comma 2 lettera B sulla mobilità interna.
La circolare esplicativa Nr.333-A/9803.A.5 del 23 marzo 2007 della Direzione Centrale per le Risorse Umane, che riporta il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, indirizzata ai Questori della Repubblica, recita testualmente: “Va sottolineato, tuttavia, che rimane fermo l’obbligo di fornire l’informazione preventiva, posto dall’art.25 comma 2 lettera B DPR 18.06.2001 n.164 riguardo ai criteri generali e alle conseguenti iniziative concernenti la mobilità interna del personale, agli organi centrali delle OO.SS. firmatarie dell’accordo recepito del DPR n.164/2002 (art.25 c.3)”.
Ciò posto, il Dirigente delle Sezione non forniva alle OO.SS. alcuna informazione preventiva sulla movimentazione del personale.
Ritenendo grave l’operato del Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Palermo e lesivo delle prerogative sindacali, in spregio alle norme sopra richiamate, si chiede un intervento urgente di codesto Dipartimento, al fine di dirimere le violazioni in atto.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Roma, 30 ottobre 2018